Titolo III
Art. 45
Riserve non costituite con utili
In vigore dal 1 gen 1974
Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.
Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci nè l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-45