Titolo I
Art. 3
Base imponibile
In vigore dal 17 apr 1977
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli .
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-3