Titolo V
Art. 69
Ammortamento dei beni immateriali
In vigore dal 1 gen 1974
Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non è determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di
utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.
Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei
precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-69