Titolo V
Art. 74
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
In vigore dal 8 nov 1981
I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito
d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'.
I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti.
Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-74