Titolo VI

Art. 79

Redditi di beni immobili situati all'estero

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio di imprese, concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, con riferimento al periodo d'imposizione estera che scade nell'anno solare al quale la dichiarazione si riferisce. I predetti redditi debbono essere dichiarati dal contribuente al lordo delle imposte dovute su di essi nello Stato estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-79

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