Titolo VII
Art. 82
Abolizione di altri tributi
In vigore dal 1 gen 1974
Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sono aboliti:
a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali;
b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni;
c) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale;
d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
e) il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo;
f) le imposte camerali previste dall', lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi.
Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, ha disposto (con l'art. 26) che "Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-82