Titolo VI

Art. 77

Redditi derivanti da altre attività occasionali

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione. La disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-77

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