Titolo VI
Art. 77
Redditi derivanti da altre attività occasionali
In vigore dal 1 gen 1974
I redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione.
La disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi
costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-77