Titolo VI

Art. 80

Altri redditi

In vigore dal 1 gen 1974
Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-80

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