Titolo VII

Art. 85

Imposte arretrate

In vigore dal 1 gen 1974
Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare ai sensi della lettera b) dell'art. 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per la metà del loro ammontare dal reddito complessivo, ai sensi dell' del presente decreto, nel periodo di imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-85

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