Titolo VII
Art. 87
Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari
In vigore dal 1 gen 1974
Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell' e del secondo comma dell' i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-87