Titolo VII
Art. 81
Istituzione e decorrenza dell'imposta
In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1974.
L'imposta si applica ai redditi che sono imputabili, a norma dell' e delle altre disposizioni ivi richiamate, ai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto è stabilito in altre disposizioni di questo titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-81