Titolo VI
Art. 78
Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
In vigore dal 1 gen 1974
I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui è stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.
I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti
scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-78