Titolo V
Art. 73
Liquidazione, trasformazione e fusione.
In vigore dal 1 gen 1974
Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il
reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.
Le disposizioni stesse, anche se non vi è stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni.
Nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in
accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova società soggetta all'imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
Per gli effetti della trasformazione e della fusione di società ai fini dell'imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-73