Titolo V

Art. 72

Imprese minori

In vigore dal 31 dic 1980
Nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo dei seguenti costi: 1) costo dei beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'; 2) costo dei beni di cui agli di costo unitario non superiore a un milione di lire; 3) quote di ammortamento dei beni di cui agli di costo unitario superiore a un milione di lire; 4) spese per le retribuzioni al personale dipendente; 5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto; 6) canoni di locazione; 7) interessi passivi; 8) premi di assicurazione; 9) spese per illuminazione e per energia motrice; 10) costo dei carburanti e lubrificanti; 11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all'; 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I Costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all'1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell' del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio. Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-72

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