Titolo V

Art. 67

Altri accantonamenti

In vigore dal 1 gen 1974
Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui ha termine il ciclo. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-67

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