Titolo V
Art. 65
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
In vigore dal 1 gen 1974
Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori
accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in più di tre periodi d'imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-65