Titolo V

Art. 60

Oneri di utilità sociale

In vigore dal 1 gen 1974
Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-60

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