Titolo V
Art. 60
61 / 93Oneri di utilità sociale
In vigore dal 1 gen 1974
Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.
Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di
istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate
dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-60