Titolo V

Art. 64

Valutazione dei titoli

In vigore dal 1 gen 1974
Le disposizioni dell', in quanto applicabili, valgono anche per la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di cui al secondo comma dell', salvo, quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse. Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni ricevute gratuitamente o l'aumento del valore nominale di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi dell'. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Il valore normale dei titoli quotati in borsa è determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. Le somme versate a copertura di perdite delle società emittenti, in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in borsa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-64

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