Art. 61 · Altri costi e oneri
Titolo V

Art. 61

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Altri costi e oneri

In vigore dal 8 nov 1981
Le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicità. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-61