Art. 46 · Reddito di lavoro dipendente
Titolo IV

Art. 46

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Reddito di lavoro dipendente

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-46