Titolo II
Art. 32
Reddito dei fabbricati
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati è quello derivante dal possesso, a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.
Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.
Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto purchè compatibile con le disposizioni degli della Costituzione, nè quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-32