Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo II
Art. 8
Verifiche nei collaudi di competenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
In vigore dal 24 ott 1974
Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per il collaudo tecnico, provvede alla verifica con un impiegato dipendente secondo un programma disposto dal direttore aggiunto tecnico.
Il direttore del circolo, nei casi previsti dall'articolo precedente, può incaricare della verifica una commissione composta da non più di tre impiegati dipendenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-8