Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo I

Art. 3

Scopo ed oggetto del collaudo tecnico

In vigore dal 24 ott 1974
Il collaudo tecnico ha lo scopo di verificare e certificare: a) se il materiale o l'impianto risponde alle prescrizioni ed ai requisiti fissati dal contratto e dalle varianti debitamente approvate, nonché dai capitolati generali e speciali, e se la lavorazione del materiale stesso sia stata eseguita a perfetta regola d'arte; b) se, in relazione alle caratteristiche del materiale ordinato, sia regolare il funzionamento dell'impianto; c) se il materiale sia conforme al campione prescelto, quanto questo vi sia; d) se le quantità corrispondano a quelle indicate nel contratto e nelle varianti debitamente approvate; e) se nelle forniture di materiali, anche in opera, eseguite in economia secondo le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, si sia avuto cura degli interessi dell'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-3

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