Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo II
Art. 5
Verifiche affidate a più uffici
In vigore dal 24 ott 1974
La verifica, se il materiale o l'impianto da collaudare sono composti da più parti di competenza di uffici diversi, è affidata a ciascun ufficio per la parte di rispettiva competenza.
La verifica di materiale o di impianti indivisibili, che importa operazioni e indagini di competenza di più uffici, è affidata ad un solo ufficio con la collaborazione di tutti gli altri uffici competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-5