Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo II
Art. 6
Incarichi a personale non appartenente all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni
In vigore dal 24 ott 1974
Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può affidare singole operazioni delle verifiche, previa intesa con i rispettivi direttori, ad impiegati in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, che le eseguono in collaborazione con l'ufficio dell'Istituto incaricato della verifica e secondo il programma e le modalità indicate dallo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-6