Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo I
Art. 1
Obbligatorietà del collaudo
In vigore dal 24 ott 1974
REGOLAMENTO PER IL COLLAUDO DI MATERIALI E DI IMPIANTI FORNITI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALLA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.
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(Obbligatorietà del collaudo)
I materiali e gli impianti forniti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, qualunque siano la loro entità o provenienza e la natura dell'atto d'acquisto, sono soggetti a collaudazione parziale o finale secondo le norme degli articoli che seguono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-1