Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo I
Art. 2
Limiti di applicabilità del regolamento
In vigore dal 24 ott 1974
Le norme del presente regolamento non si applicano ai collaudi di veicoli, dei materiali automobilistici e degli arredi di autorimessa e di officina, nonché delle opere civili e degli impianti tecnologici connessi.
Sono considerati connessi alle opere civili gli impianti attinenti ad illuminazione e forza motrice, riscaldamento o condizionamento d'aria, elevatori, idraulici, speciali di segnalazione, antincendio e di allarme, di orologi elettrici, di segnalazione acustica e luminosa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-2