Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo II
Art. 7
Commissioni di verifica
In vigore dal 24 ott 1974
Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, per collaudi tecnici su materiali o impianti particolarmente complessi e quando ne ravvisi comunque l'opportunità, può incaricare della verifica una commissione composta da non più di cinque membri scelti eventualmente anche fra i funzionari in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
La commissione si avvale, per le operazioni di verifica, del personale degli uffici dell'Istituto indicato appositamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-7