Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo III

Art. 13

Eliminazione di difetti lievi

In vigore dal 24 ott 1974
Il capo dell'ufficio, il presidente della commissione o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche incaricati della verifica, previo consenso del direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, può prescrivere al fornitore i lavori di riparazione o completamento o quanto altro necessario per l'eliminazione a sue spese di difetti lievi rilevati nel corso della verifica, assegnandogli un breve termine computabile ai fini dell'applicazione della penale. Le spese per la nuova verifica, incluse quelle previste dall', sono interamente a carico del fornitore e sono detratte dal suo residuo credito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-13

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