Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo IV

Art. 18

Rifiuto del materiale o dell'impianto

In vigore dal 24 ott 1974
Non si fa luogo all'emissione del certificato di collaudo, il materiale o l'impianto deve essere rifiutato e le partite rifiutate saranno considerate non consegnate quando vengono accertati difetti o mancanze tali da rendere il materiale o l'impianto del tutto inidoneo alla sua destinazione. Il verbale e le relazioni sono trasmessi all'Amministrazione committente per le determinazioni conseguenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-18

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