Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 16
Trasmissione dei documenti di verifica
In vigore dal 24 ott 1974
Il processo verbale e le relazioni previste dagli articoli precedenti sono trasmessi al direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-16