Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo III

Art. 10

Contraddittorio nella verifica

In vigore dal 24 ott 1974
La verifica è eseguita alla presenza del fornitore o di un suo legale rappresentante. La data di inizio ed il luogo della verifica devono essere comunicati al fornitore a mezzo di lettera raccomandata, che deve pervenirgli almeno tre giorni prima. La verifica è fatta anche in assenza del fornitore al quale sia stata data la comunicazione prevista dal comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-10

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