Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 10
Contraddittorio nella verifica
In vigore dal 24 ott 1974
La verifica è eseguita alla presenza del fornitore o di un suo legale rappresentante.
La data di inizio ed il luogo della verifica devono essere comunicati al fornitore a mezzo di lettera raccomandata, che deve pervenirgli almeno tre giorni prima.
La verifica è fatta anche in assenza del fornitore al quale sia stata data la comunicazione prevista dal comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-10