Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 9
Sede e modalità della verifica
In vigore dal 24 ott 1974
La verifica ha luogo nella sede prevista dal contratto e deve essere fatta su tutti i materiali oggetto della fornitura o, se si tratta di cose fungibili, su un numero di campioni il più possibile rappresentativo dell'intera fornitura.
I materiali controllati in fabbrica devono essere contrassegnati in maniera da renderli identificabili.
I materiali con particolari caratteristiche tecniche, che non possono essere agevolmente esaminati nelle loro parti interne o non sono accessibili, devono essere sottoposti a verifiche parziali durante il corso della lavorazione o in determinate fasi di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-9