Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo III

Art. 9

Sede e modalità della verifica

In vigore dal 24 ott 1974
La verifica ha luogo nella sede prevista dal contratto e deve essere fatta su tutti i materiali oggetto della fornitura o, se si tratta di cose fungibili, su un numero di campioni il più possibile rappresentativo dell'intera fornitura. I materiali controllati in fabbrica devono essere contrassegnati in maniera da renderli identificabili. I materiali con particolari caratteristiche tecniche, che non possono essere agevolmente esaminati nelle loro parti interne o non sono accessibili, devono essere sottoposti a verifiche parziali durante il corso della lavorazione o in determinate fasi di essa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-9

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