Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 14
Processi verbali della verifica
In vigore dal 24 ott 1974
Della verifica si compila processo verbale che deve indicare:
1) località e data;
2) oggetto, importo e data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
3) estremi dell'approvazione;
4) generalità del fornitore;
5) tempo prescritto per l'esecuzione della fornitura dei materiali o dell'impianto ed eventuali proroghe;
6) data dei processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa e di ultimazione dell'impianto, qualora vi siano;
7) generalità degli intervenuti - comprese quelle dell'incaricato della verifica - e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
8) data di nomina dell'incaricato della verifica.
Il processo verbale, sottoscritto dalle persone che procedono alla verifica, dal fornitore o dal suo rappresentante e dal rappresentante dell'Amministrazione committente, se presenti, deve inoltre descrivere dettagliatamente tutti gli accertamenti e le misurazioni fatti, i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-14