Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo IV

Art. 19

Accettazione condizionata del materiale o dell'impianto

In vigore dal 24 ott 1974
Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, prima di emettere il certificato di collaudo tecnico, se non siano stati eliminati nel tempo prescritto i difetti e le mancanze di lieve entità rilevati nel corso della verifica o se sono accertati difetti o mancanze non pregiudizievoli alla piena funzionalità ed utilizzazione del materiale o dell'impianto, esprime all'Amministrazione committente il proprio motivato parere sulle condizioni dell'eventuale accettazione. L'Amministrazione committente, che accetta il materiale o l'impianto verso riduzione del prezzo, concorda con l'Istituto o col circolo la misura della riduzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-19

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