Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 11
Oneri ed obblighi dell'Amministrazione committente
In vigore dal 24 ott 1974
L'Amministrazione committente deve trasmettere all'organo competente al collaudo tecnico, non appena approvati e con l'indicazione dell'atto di approvazione, copia conforme dei contratti di fornitura dei materiali o degli impianti, nonché della documentazione relativa alle caratteristiche di servizio degli impianti.
L'Amministrazione committente, quando il contratto o il capitolato prevedono misurazioni di precollaudo, deve allegare alla propria relazione anche la descrizione e l'esito delle misurazioni eseguite dal fornitore.
La retribuzione, l'indennità di missione, le spese di viaggio ed ogni altra indennità spettante per legge al personale incaricato della verifica sono a carico dell'Amministrazione committente, se non disposto diversamente dalle norme del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-11