Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 11
11 / 27Oneri ed obblighi dell'Amministrazione committente
In vigore dal 24 ott 1974
L'Amministrazione committente deve trasmettere all'organo competente al collaudo tecnico, non appena approvati e con l'indicazione dell'atto di approvazione, copia conforme dei contratti di fornitura dei materiali o degli impianti, nonché della documentazione relativa alle caratteristiche di servizio degli impianti.
L'Amministrazione committente, quando il contratto o il capitolato prevedono misurazioni di precollaudo, deve allegare alla propria relazione anche la descrizione e l'esito delle misurazioni eseguite dal fornitore.
La retribuzione, l'indennità di missione, le spese di viaggio ed ogni altra indennità spettante per legge al personale incaricato della verifica sono a carico dell'Amministrazione committente, se non disposto diversamente dalle norme del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-11