Art. 6

In vigore dal 8 mag 2010
Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59; b) non essere interdetto o inabilitato; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59; e) non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello della legge. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Alla domanda devono essere allegati: 1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili; 2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga; 3) attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall' della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli del presente regolamento; 4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell' n. 4 della legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-6

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