Art. 5

In vigore dal 22 apr 1973
Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse. La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-5

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Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo. — Testo vigente | Portale Normativo