Art. 2

In vigore dal 22 apr 1973
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all' della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-2

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