Art. 4

In vigore dal 22 apr 1973
Nel ruolo debbono essere indicati: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto; b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale; c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell' della legge. Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali. In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-4

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