Art. 23
In vigore dal 22 apr 1973
Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.
Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell' del presente regolamento.
Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-23