Art. 22

In vigore dal 22 apr 1973
La cauzione di cui all' della legge deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fidejussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fidejussione bancaria sono conservate dalla camera di commercio competente. Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni stabilite dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-22

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