Art. 25
In vigore dal 22 apr 1973
La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo camerale ed inserta, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla camera di commercio competente.
Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-25