Art. 20
In vigore dal 22 apr 1973
Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.
Il mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 1760, terzo comma, del codice civile, deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari, di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-20