Art. 15
In vigore dal 22 apr 1973
Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-15