Art. 12
In vigore dal 22 apr 1973
Il diario delle prove di esame deve essere esposto allo albo camerale, nonché comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.
La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore.
Per quanto altro non previsto nel presente regolamento, ai fini degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-12