Art. 8
In vigore dal 22 apr 1973
I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui allo della legge, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-8