Art. 11

In vigore dal 22 apr 1973
L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti: Prove scritte: a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi; b) redazione di contratti. Prova orale: a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo; b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione; c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione; d) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi; e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave; f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo