Art. 11
In vigore dal 22 apr 1973
L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:
Prove scritte:
a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;
b) redazione di contratti.
Prova orale:
a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo;
b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;
c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;
d) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;
e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;
f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-11